Condizioni Generali di Contratto della You.Com soc. coop.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Applicabilità delle condizioni
1) Le forniture, le prestazioni e le offerte del Contraente (produttore = contraente) si effettuano esclusivamente sulla base delle presenti condizioni commerciali. Queste si applicheranno così a tutti i futuri rapporti commerciali (in particolare a forniture, prestazioni od offerte al Committente) tra il Contraente e il Committente, anche se non saranno espressamente ripattuite. Queste condizioni si considereranno accettate al più tardi con la ricezione della merce o della prestazione.
2) Non trovano applicazione le condizioni commerciali del Committente o di terzi, quantunque il Contraente non ne contesti distintamente la validità nel singolo caso. Anche se il Contraente dovesse fare riferimento ad uno scritto riportante condizioni commerciali del Committente o di un terzo ovvero rimandi ad esse, ciò non sarà interpretato come ratifica della validità di quelle condizioni commerciali.
3) Tutti gli accordi raggiunti tra il Contraente e il Committente con la finalità di eseguire questo contratto, sono da stendersi per iscritto, anche via e-mail.
Offerta e stipulazione del contratto
1) Tutte le offerte del Contraente sono senza impegno e non vincolanti, per quanto non siano espressamente definite tali ovvero riportino un determinato termine di accettazione. Le accettazioni e tutti gli ordini richiedono per la loro validità, una dichiarazione scritta, via e-mail di conferma, del Contraente.
2) Per i rapporti giuridici tra Contraente e Committente fa fede il contratto concluso esclusivamente per iscritto, posta elettronica, con inclusione delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Questo contratto rispecchia integralmente tutte le intese tra i contraenti, inerenti l’oggetto contrattuale. Le promesse verbali del Contraente precedenti la conclusione di questo contratto sono giuridicamente non vincolanti; le intese verbali dei contraenti saranno sostituite dal contratto/ordine, digitato nella maschera d’ordine predisposta in Internet, per quanto non risulti espressamente che tali intese continuano ad avere un valore vincolante. Integrazioni e variazioni all’accordo raggiunto, incluse le presenti condizioni commerciali, richiedono la forma scritta per la loro validità. Ad esclusione di amministratori o procuratori, i dipendenti del Contraente non sono autorizzati a raggiungere intese verbali di diverso tenore. Per l’osservanza della forma scritta basterà la trasmissione via e-mail. Altre vie di telecomunicazione non sono sufficienti.
3) Dati del Contraente in merito all’oggetto o all’illustrazione della fornitura o del servizio (p.e. disegni, immagini, dimensioni, pesi o altri dati inerenti la prestazione) hanno solo un valore approssimativo nella misura in cui la possibilità d’uso per il fine previsto a contratto non ponga come condizione l’esatta corrispondenza. Non si tratta qui di caratteristiche di qualità garantite, bensì di descrizioni o definizioni della fornitura o della prestazione. Sono consentite deroghe d’uso commerciale e deroghe che intervengono a motivo di prescrizioni giuridiche o che costituiscono migliorie tecniche, ed anche sostituzioni con prodotti equivalenti, per quanto non si pregiudichi l’applicabilità per il fine previsto a contratto.
(4) Disegni, immagini, dimensioni, pesi o dati diversi inerenti l’applicazione sono vincolanti solo se così espressamente convenuto per iscritto.
(5) Per ordini con consegna a terzi si considererà Committente il soggetto che fa l’ordine. Se la fornitura a terzi avviene a favore di questi ultimi ovvero se il destinatario della fornitura si arricchisce in altro modo con la presa di possesso e l’ulteriore utilizzo delle forniture, il soggetto ordinante e il destinatario della fornitura saranno congiuntamente considerati quali Committente. Conferendo un simile incarico, il soggetto ordinante assicura tacitamente di disporre dell’assenso a tale riguardo.
6) Per ordini per conto terzi, sia a nome proprio che a nome altrui, ordinante e destinatario della fattura saranno congiuntamente considerati quali Committente. La successiva modifica di una fattura con un diverso destinatario, voluta dall’ordinante a fatturazione già avvenuta, comporta il tacito accollo cumulativo del destinatario di questa fattura. Conferendo un simile incarico, il soggetto ordinante assicura tacitamente di disporre dell’assenso del destinatario della fattura.
7) Il Contraente si riserva il diritto di proprietà o d’autore su tutte le offerte e i preventivi da lui rilasciati come anche su disegni, immagini, computi, prospetti, cataloghi, modelli ed altra documentazione, messi a disposizione del Committente, nonché sui materiali. In assenza di express consenso del Contraente, il Committente non può dare accesso a terzi a questi materiali, né come tali né al loro contenuto, divulgarli, farne uso in proprio o da parte di terzi o riprodurli. Il Committente è tenuto a restituire integralmente al Contraente questi materiali, su richiesta dello stesso Contraente, distruggendo eventuali copie confezionate, qualora tali materiali non gli siano più necessari nel regolare corso degli affari ovvero quando le trattative non portino alla stipulazione di un contratto.
Prezzi, variazioni di prezzo, annullamento ordine
1) Per quanto non diversamente indicato, il Contraente si considera vincolato ai prezzi riportati nelle sue offerte per 30 giorni dalle relative date. Fanno altrimenti fede i prezzi menzionati nella conferma d’ordine del Contraente più l’imposta di legge rispettiva. I prezzi hanno validità per il volume di prestazione e fornitura specificato nelle conferme d’ordine. Supplementi di fornitura e prestazione ciò riguarda anche prestazioni extra, minori e speciali saranno conteggiati a parte.
(2) I prezzi sono da intendersi in EURO per consegna franco sede di Foggia più imposta di legge; in caso di consegne all’estero più spese doganali, imposte e contributi pubblici.
3) Modifiche all’ordine disposte in un secondo momento da parte del Contraente, vale a dire successivamente all’accettazione dell’ordine, saranno addebitate. Si considera modifica di un ordine anche qualunque variazione dei dati d’ordine di natura commerciale (destinatario della fattura, recapito di fornitura, modalità di spedizione, iter di pagamento e simili). Modifiche volute dal Committente saranno addebitate a forfait in fattura con una commissione di € 12,00 più IVA, per quanto non si sia raggiunta una diversa regolamentazione scritta.
(4) Variazioni nei dati forniti o trasmessi ed analoghi interventi preliminari, disposti dal Committente, saranno conteggiati a parte.
(5) Il Contraente è autorizzato, non tenuto, ad intervenire autonomamente in via preliminare, in particolare sui dati forniti o trasmessi del Committente, senza chiedere chiarimenti a quest’ultimo, qualora ciò sia nell’interesse economico del Committente o contribuisca al rispetto della data d’ultimazione dell’ordine. Laddove i file del Committente non corrispondano alle indicazioni del Contraente e, attraverso il necessario adattamento dei file di stampa stessi, si constatassero degli errori nel prodotto finale, questi non saranno da addebitare al Contraente. Il Committente dichiara espressamente, che questa operazione ha luogo a proprio rischio. Ne deriva che un conseguente reclamo non verrà riconosciuto. Tali interventi saranno calcolati in base al tempo singolarmente richiesto. Qualora il Committente incorra per questo in sovraccosti, che eccedano nella misura del dieci percento il valore dell’ordine (prezzo d’offerta), si dovrà richiedere il preventivo assenso del Committente al computo di questi costi, per la parte dei sovraccosti eccedente il dieci percento del valore dell’ordine, o almeno € 29,00 più IVA.
(6) L’annullamento degli ordini è possibile esclusivamente durante i seguenti stati dell’ordine: “Ordine trasmesso”, “File caricati“, “File ricevuti“, “File errati“, “Verifica file ok“, “In attesa di annullamento“, “In attesa di nuovi file“, “Attenzione – file errati“, “Attenzione – file assenti“, “File mancanti CD“, “Autorizzazione di stampa trasmessa“, “Autorizzazione di stampa mancante“, “Attenzione – autorizzazione di stampa mancante“, “Pagamento anticipato ricevuto“ e “Attenzione – pagamento anticipato scoperto“. Un annullamento dell’ordine in uno stato successivo non è possibile. Un annullamento può essere eseguito solo dal cliente ed esclusivamente attraverso l’account personale.
Esecuzione dell’ordine/Nullaosta da parte del Committente
1) Il Contraente esegue tutti gli ordini sulla base dei dati di stampa forniti o trasmessi dal Committente, per quanto non altrimenti convenuto per iscritto, via e-mail. I dati devono essere forniti nei formati file e in base alle istruzioni relative ai file di stampa. A tal fine è assolutamente necessario fare riferimento ai Fogli d’istruzione. Per file in formato diverso, il Contraente non può garantire un servizio corretto, salvo questo formato sia approvato per iscritto dal Contraente. Il Committente risponde integralmente della completezza ed esattezza di questi dati, anche in presenza di errori nella trasmissione o nei supporti dati, che non siano però imputabili al Contraente.
2) Subforniture di ogni genere da parte del Committente o di un terzo da questi interpellato (ciò si applica anche per supporti dati e dati trasmessi) non sono oggetto di alcun obbligo di verifica da parte del Contraente. Ciò non si applica a dati chiaramente non elaborabili o non leggibili o per accordo esplicito (in caso di Verifica Professionale). Per le trasmissioni dei dati il Committente deve far uso, prima di ogni invio, di programmi di protezione anti virus per computer, del più recente livello tecnico. La protezione dei dati è competenza esclusiva del Committente. Il Contraente è autorizzato a produrre delle copie.
Termini di fornitura e prestazione, area di consegna
1) I termini o le date di fornitura, pattuibili come vincolanti o non vincolanti, richiedono la forma scritta.
2) Il Contraente non risponde per l’impossibilità di fornitura o per ritardi di fornitura, per quanto questi siano originati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (p.e. guasti funzionali di ogni genere, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, mancanza di forza lavoro, energia o materie prime, difficoltà nel procurarsi le necessarie autorizzazioni delle autorità, interventi delle autorità ovvero il mancato, non conforme o non puntuale rifornimento da parte dei fornitori), non imputabili al Contraente. Per quanto tali eventi rendano notevolmente difficoltosa al Contraente la fornitura o la prestazione e l’impedimento non sia solo di durata temporanea, il Contraente ha titolo di recedere dal contratto. Per gli impedimenti di durata temporanea, i termini di fornitura e prestazione saranno prorogati o differiti per la durata dell’impedimento, più un congruo termine d’avviamento. Per quanto a seguito del ritardo non sia ipotizzabile per il Committente accettare la fornitura o la prestazione, lo stesso potrà recedere dal contratto con immediata dichiarazione scritta nei confronti del Contraente.
3) Se l’impedimento perdura per oltre un mese, il Committente ha diritto, posta una congrua nuova scadenza, a recedere dal contratto per la parte di esso non ancora adempiuta. Se il termine di consegna viene prorogato ovvero se si esonera il Contraente dal suo impegno, il Committente non potrà derivarne alcun diritto di risarcimento danni. Il Contraente potrà appellarsi alle circostanze ricordate, solo se ne informi tempestivamente il Committente.
(4) Per quanto il Contraente sia responsabile del mancato rispetto di date e scadenze asserite come vincolanti ovvero sia in ritardo, il Committente ha diritto ad un indennizzo di ritardo pari a ½ % per ogni settimana completa di ritardo, comunque per un massimo complessivo pari al 5 % del valore fatturato delle forniture o prestazioni interessate dal ritardo. Sono escluse rivendicazioni maggiori, salvo il ritardo risulti da colpa almeno grave o dolo del Contraente.
5) Il Contraente è legittimato a forniture parziali, solo se la fornitura parziale sia di utilizzo per il Committente nel quadro della finalità contrattuale di destinazione, sia garantita la fornitura della restante merce in ordine ed al Committente non derivino per questo rilevanti tempi extra o supplementi di costo, salvo il Contraente si dichiari pronto ad accollarsi tali costi.
6) Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione del Contraente presuppone il puntuale e regolare adempimento degli impegni del Committente. I termini fissi per la resa del servizio saranno validi,solo se confermati dal Contraente come termine fisso o termine vincolante. Per le scadenze fisse si dà diritto al Committente, in caso di superamento dei termini, di recedere immediatamente a titolo non oneroso dal contratto. Le forniture e prestazioni, già rese dal Contraente ed accolte dal Committente prima del momento della comunicazione scritta di recesso, potranno essere computate, purché il Committente non sia penalizzato dal calcolo in misura iniqua in termini economici.
7) Se il Contraente cade in ritardo con una fornitura o prestazione o gli risulti impossibile una fornitura o prestazione, quale ne sia il motivo, la responsabilità del Contraente per risarcimento danni è limitata a norma dell’art. 17 di queste Condizioni Generali di Contratto.
(8) La consegna avviene solo entro il territorio italiano.
Interventi periodici
I contratti per interventi regolarmente ricorrenti possono essere disdetti con un preavviso minimo di tre mesi sulla fine del mese.
Passaggio del rischio – Spedizione
1) Il rischio passa al Committente al più tardi con la consegna dell’oggetto di fornitura (dove fa fede l’avvio della procedura di carico) allo spedizioniere, trasportatore o altrimenti a terzi designati all’effettuazione della spedizione. Ciò si applica anche allorquando si effettuano forniture parziali o il Contraente abbia assunto ancora altre prestazioni. Se la spedizione o la consegna ritarda per volere del Committente o in seguito ad una circostanza, la cui origine è da ricercarsi presso il Committente, il rischio passa al Committente con l’avviso di pronto alla spedizione.
2) I costi di magazzino successivi al passaggio del rischio sono sostenuti dal Committente. In caso di stoccaggio da parte del Contraente, i costi di magazzino comportano una percentuale dell’importo in fattura degli oggetti di fornitura da immagazzinare, per ogni settimana trascorsa. Restano riservate rivendicazioni ed anche la documentazione a prova di costi di magazzino ulteriori o minori.
3) Luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale è la sede del Contraente, Bolzano, per quanto non disposto diversamente.
4) La consegna sarà effettuata al recapito di fornitura indicato dal Committente. Intese d’altro tenore richiedono l’assenso scritto del Contraente.
5) La spedizione ha luogo a carico del Committente.
6) Ogni spedizione che presenti un danno esterno deve essere accettata dal Committente solo con l’accertamento del danno da parte dello spedizioniere/trasportatore. Se ciò non avviene, decadono tutti i diritti di risarcimento danni nei confronti del Contraente da ciò risultanti.
Diritti del Committente per vizi/Garanzia
1) Il periodo di garanzia è di un anno dalla fornitura o dall’accettazione, per quanto questa sia richiesta.
2) Gli oggetti forniti devono essere meticolosamente esaminati subito dopo la consegna al Committente o al terzo da lui designato. Essi si considereranno approvati, se non sarà pervenuto al Contraente in forma scritta, anche via e-mail, un ricorso per vizi della cosa relativo a vizi palesi o altri vizi, riconoscibili all’atto di un’immediata meticolosa ispezione, entro otto giorni lavorativi dalla cessione dell’oggetto di fornitura o altrimenti entro otto giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o dal momento in cui sia stato possibile al Committente riscontrare il vizio nel normale utilizzo dell’oggetto di fornitura, senza ispezione più accurata. Su richiesta del Contraente, l’oggetto di fornitura contestato deve essere rispedito franco di porto al Contraente. Non si accetteranno merci rispedite non in porto franco. In caso di giustificato ricorso per vizi, il Contraente accredita i costi dell’iter di spedizione più conveniente; ciò non si applica quando i costi aumentino perché l’oggetto di fornitura si trova in un luogo diverso da quello dell’utilizzo conforme alla sua destinazione. L’obbligo d’ispezione concerne anche i prodotti preliminari e intermedi inviati per finalità di correzione. Il rischio di eventuali difetti passa al Committente con il benestare alla stampa o alla produzione, per quanto non si tratti di difetti sorti solo nel processo di produzione successivo al benestare o che potevano essere individuati e che sono stati originati dal Contraente per colpa grave o dolo. Lo stesso vale per tutti gli altri benestare diversi espressi dal Committente.
3) In tutti i processi produttivi piccole differenze rispetto all’originale non potranno essere contestate.
In particolare questo vale per:
lievi differenze di colore tra due o più commesse,
lievi differenze di colore rispetto ad una commessa precedente,
lievi differenze di colore tra singoli fogli di stampa nell’ambito di una stessa commessa,
lievi tolleranze di taglio e di piega (Riviste, Brochure, Libri con allestimento a due punte metalliche o a punti metallici omega così come per buste portaposate fino a 4 mm dal formato finale, tutti i restanti Libri e Brochure fino a 2 mm dal formato finale, Tecnica pubblicitaria 1-2% dal formato finale, tutti gli altri prodotti fino ad 1mm dal formato finale),
lievi differenze di colore tra il blocco interno e la copertina per le Riviste.
lieve decentramento della verniciatura UV a zona (fino a 0,3 mm) rispetto al soggetto di stampa.
Lo stesso vale, data la tecnologia, per il confronto tra modelli originali diversi, ad esempio bozze e output di stampa (anche se di realizzazione del Contraente), e il prodotto finale.
4) Per motivi di produzione, non è possibile tener conto, in fase di piazzamento del file sulla plancia, della direzione di fibra della carta. Ne consegue che una lieve tendenza della carta a spaccarsi in fase di piega o cordonatura come anche differenze di compattezza ovvero di rigidità del prodotto sono fattori da accettare e, pertanto, non soggetti a reclamo.
5) Per differenze nella natura del materiale impiegato, il Contraente risponde solo fino alla concorrenza del valore dell’ordine. Tale responsabilità decade, quando è il Committente a fornire il materiale.
6) Se il Committente non mette a disposizione, anche a successiva richiesta, alcun output dei dati di stampa e neppure ritira bozze o output di stampa di realizzazione del Contraente, quest’ultimo sarà sollevato da ogni responsabilità. Non si accetteranno reclami in questo contesto.
7) La mancanza di parte della merce in fornitura non giustifica il reclamo dell’intera fornitura, salvo il Committente non abbia interesse alla fornitura parziale.
8) Forniture della merce in ordine, in eccesso o difetto nella misura fino al 5 %, devono essere accettate. Rientrano qui anche carta da macero, fogli di avvio stampa, copie per la messa a punto di macchine d’ulteriore lavorazione, sfridi di produzione dei fogli superiori ed inferiori non scartati.
9) In caso di vizi materiali dell’oggetto/degli oggetti di fornitura, il Contraente è tenuto e legittimato in primo luogo alla riparazione o alla fornitura sostitutiva, in base a una sua scelta da prendersi entro un termine adeguato. In caso d’insuccesso, vale a dire l’impossibilità, la non ipotizzabilità, il rifiuto o un ritardo non congruo alla riparazione o fornitura sostitutiva, il Committente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo d’acquisto.
10) Se un vizio scaturisce da colpa del Contraente, il Committente può esigere il risarcimento del danno alle condizioni definite all’art. 17.
11) Per vizi su prodotti/componenti di altri produttori, che il Contraente non può eliminare per motivi legali di licenza o per motivi oggettivi, il Contraente farà valere, per conto del Committente, i suoi diritti di garanzia nei confronti dei produttori e fornitori o li cederà al Committente, a sua scelta. Diritti di garanzia nei confronti del Contraente sussistono per simili vizi, secondo condizioni diverse e a norma di queste Condizioni Generali di Contratto, solo se l’affermazione in giudizio dei diritti sopra ricordati nei confronti di produttore e fornitore non abbia avuto esito ovvero sia senza prospettiva, ad esempio per ragioni d’insolvenza. Durante la vertenza legale, è impedita la prescrizione dei diritti di garanzia del Committente nei confronti del Contraente in questione.
12) La garanzia/responsabilità decade, se il Committente modifica o fa modificare da terzi l’oggetto di fornitura senza il consenso del Contraente, rendendo in tal modo impossibile o irragionevolmente difficoltosa l’eliminazione del vizio. In ogni caso, il Committente deve sostenere i sovraccosti per l’eliminazione del vizio, risultanti dalla modifica.
13) La fornitura di oggetti usati, pattuita nel singolo caso con il Committente, ha luogo con esclusione di qualsiasi garanzia.
(14) Tutti i modelli originali consegnati al Contraente saranno da questi trattati con cura. Quest’ultimo si assume la responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento, per il solo valore del materiale. Sono escluse maggiori rivendicazioni di qualunque natura.
(15) Le predette limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di condotta gravemente colposa o dolosa (vedi art. 17).
16) È esclusa una responsabilità del Contraente per il normale deterioramento.
17) I diritti nei confronti del Contraente a motivo di vizi spettano al solo Committente diretto e non sono cedibili.
Riservato dominio
1) L’accordo di riservato dominio che segue serve a garanzia di tutti i crediti singolarmente in essere, ora e in futuro, del Contraente nei confronti del Committente in virtù del rapporto di fornitura in essere tra le parti contraenti, relativamente a prodotti di stampa e servizi per prodotti di stampa, in particolare il servizio layout e il servizio mailing (incluse richieste di saldo da un conto corrente circoscritto a questo rapporto di fornitura).
2) La merce fornita dal Contraente al Committente rimane di proprietà del Contraente fino al pagamento integrale di tutti i crediti garantiti. La merce, come anche la merce inclusa nel riservato dominio che le subentra ai sensi della presente clausola, viene nel seguito definita merce riservata.
3) Il Committente conserva la merce riservata a titolo gratuito per il Contraente.
4) Il Committente è autorizzato a lavorare ed alienare la merce riservata nella regolare prassi commerciale, fino all’intervento del caso d’utilizzo (comma 9). Non sono consentiti pignoramenti e trasferimenti a titolo di garanzia.
5) Se la merce riservata viene lavorata dal Committente, si conviene allora che la lavorazione ha luogo a nome e per conto del Contraente in qualità di produttore e che il Contraente acquisisce immediatamente la proprietà ovvero – quando la lavorazione avviene con materiali di più produttori o il valore della cosa lavorata è maggiore del valore della merce riservata – la coproprietà (proprietà frazionata) della cosa di nuova creazione, nel rapporto del valore della merce riservata rispetto al valore della cosa di nuova creazione. Per il caso in cui non dovesse intervenire per il Contraente una simile acquisizione di proprietà, il Committente trasferisce già ora in garanzia al Contraente la sua futura proprietà o coproprietà – nel rapporto di cui si è detto – sulla cosa di nuova creazione. Se la merce riservata viene unita o inscindibilmente miscelata con altre cose in un oggetto unitario, essendo una delle altre cose da ritenersi come cosa principale, allora il Contraente cederà al Committente, per quanto la cosa principale gli appartenga, la coproprietà pro-quota sulla cosa unitaria, nel rapporto ricordato al 1° capoverso.
(6) Nel caso di rialienazione della merce riservata, il Committente cede già ora a titolo di garanzia al Contraente il credito da ciò risultante nei confronti dell’acquirente – in caso di coproprietà del Contraente sulla merce riservata, in misura proporzionale alla quota di coproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che intervengano al posto della merce riservata oppure sussistano altrimenti in riferimento alla merce riservata, quali ad esempio diritti di assicurazione o diritti per indebita manipolazione in caso di smarrimento o distruzione. Il Contraente dà irrevocabile facoltà al Committente di riscuotere a proprio nome per conto del Contraente i crediti ceduti al Contraente. Il Contraente può revocare questa autorizzazione all’incasso solo nel caso d’utilizzo.
7) Se terzi accedono alla merce riservata, in particolare con pignoramento, il Committente li riferirà immediatamente alla proprietà del Contraente, informandone lo stesso Contraente, per consentirgli di far valere i suoi diritti di proprietà. Per quanto il terzo non sia in condizione di risarcire al Contraente le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie risultanti in questo contesto, al riguardo risponderà il Committente verso il Contraente.
(8) Il Contraente svincolerà a richiesta e a sua scelta la merce riservata, come anche le cose ad essa subentranti o crediti, per quanto il loro valore superi di oltre il 50% l’ammontare dei crediti garantiti.
(9) Se il Contraente recede dal contratto per comportamento anticontrattuale del Committente – in particolare per ritardato pagamento – (caso d’utilizzo), avrà diritto ad esigere di ritorno la merce riservata.
Pagamento
(1) Il pagamento si effettua contrassegno in contante. Per le forniture contrassegno si ha un’ulteriore tassa di spedizione contrassegno pari a € 10,00 più IVA, per spedizione standard ed anche express. Per il pagamento con carta di credito, 2% dell’importo totale + IVA, comunque non inferiore a € 3,95 più IVA.In caso di mancata accettazione, il Contraente applicherà un risarcimento danni forfetario di € 40,00 (+ IVA). Su questo diritto di risarcimento danni non cade alcuna imposta (art. 249 parte II capoverso 2 Codice civile tedesco). Il Committente ha però la possibilità di comprovare un danno minore, che sarà adottato come base. Parimenti, il Contraente ha la possibilità di documentare un danno maggiore, che fungerà allora da base. La merce/l’importo dovuto in virtù del contratto sarà fatturato indipendentemente da ciò.
(2) Per quanto non debba procedersi a pagamento contrassegno, sul fondamento di intese scritte, le fatture saranno immediatamente saldabili all’arrivo, senza detrazioni, per quanto non si siano pattuite per iscritto altre condizioni di pagamento.
3) Il personale di vendita e il personale tecnico non sono autorizzati ad incassare contante; sono esclusi gli importi fino a € 999,99 in contanti, contro rilascio di una ricevuta di vendita per contanti. Per il resto, i pagamenti potranno effettuarsi con effetto liberatorio solo direttamente al Contraente oppure su un conto corrente bancario o postale da questi indicato.
4) Il Contraente si riserva espressamente di non accettare assegni o cambiali. L’accettazione avverrà sempre solo a fini di pagamento. Le spese di sconto e delle cambiali sono a carico del Committente e sono dovute immediatamente.
4) Il Contraente ha diritto, malgrado disposizioni di diverso tenore del Committente, ad accreditare pagamenti prima a debiti di più vecchia data di quest’ultimo, informando il Committente della modalità del clearing eseguito. Qualora siano già maturati oneri ed interessi, il Contraente avrà facoltà di assegnare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi e in ultimo alla prestazione principale.
5) Il pagamento si considererà avvenuto solo quando il Contraente potrà disporre della somma. Nell’eventualità di assegni, il pagamento si considererà avvenuto solo quando si sarà incassato l’assegno e non lo si potrà più restituire.
(6) Per tutti gli ordini si potrà richiedere un acconto o una garanzia adeguati, tramite fideiussione o carta di credito.
7) Qualora il diritto al pagamento sia a rischio a causa di un serio aggravarsi della situazione patrimoniale o della credibilità del Committente, di cui si venga a conoscenza successivamente alla stipulazione del contratto, il Contraente sarà allora legittimato ad esigere pagamenti anticipati, a trattenere la merce e a sospendere gli ulteriori lavori. Questi diritti spetteranno al Contraente anche quando il Committente sia in ritardo con il pagamento di forniture che poggiano sullo stesso rapporto contrattuale.
(8) Il Committente ha diritto a procedere a compensazione, trattenuta o riduzione (dei pagamenti), anche quando si siano rivendicati vizi o contro-diritti, solo quando questi contro-diritti siano stati legalmente constatati ovvero siano incontrovertibili. Il Committente ha comunque titolo a trattenuta anche a motivo di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
Clearing, approvazioni e modifiche
Le fatture emesse dal Contraente saranno con riserva di eventuali errori. Entro sei settimane al massimo dal momento in cui le fatture sono pervenute al Committente, il Contraente potrà rilasciare una nuova fattura rettificata. La fattura si considererà approvata dopo sei settimane dal momento del suo ricevimento da parte del Committente, salvo la stessa sia eccepita al Contraente per iscritto entro detto termine, con la segnalazione della voce contestata in fattura. Decorso il termine di sei settimane, saranno escluse modifiche alla fattura. Ciò si applica anche in caso di auspicata modifica del destinatario della fattura o del recapito di fatturazione. Il termine di sei settimane non incide sull’obbligo di pagamento o sull’obbligo di ricorsi in garanzia per i vizi della cosa nel termine più breve stabilito in queste CGC.
Brevetti/Diritti d’autore/Marchi
(1) Il Contraente terrà indenne il Committente e i suoi clienti da rivendicazioni per violazioni di diritti d’autore, marchi o brevetti e simili, salvo quando il progetto di un oggetto di fornitura/i dati forniti provenga(no) dal Committente.
2) L’obbligo di manleva del Contraente (quale ricordato in art. 12 (1) è limitato, quanto ad importo, al danno prevedibile. Ulteriore condizione per la manleva è che si affidi al Contraente la gestione delle cause legali e che l’asserita violazione giuridica sia ascrivibile esclusivamente all’oggetto di fornitura del Contraente, in assenza di associazione o uso con altri prodotti.
3) Il Contraente ha diritto di esimersi dagli impegni assunti in questi paragrafi con una delle seguenti modalità a scelta:
a. procurandosi le necessarie licenze inerenti i diritti presumibilmente violati (diritti d’autore, marchi o brevetti, ecc.), oppure
b. mettendo a disposizione del Committente un oggetto di fornitura modificato ovvero parti dello stesso che, nell’eventualità di sostituzione con l’oggetto di fornitura violante eventuali diritti o con sue parti, annullino la riprovata violazione riferita all’oggetto di fornitura.
Diritti commerciali protetti e diritti d’autore
1. Il Committente risponde per diritti di terzi ( in particolare i diritti d’autore, di marchio, di brevetto e simili), solo qualora essi vengano violati nell’esecuzione del suo ordine. Il Committente dichiara di essere in possesso dei diritti di duplicazione e riproduzione della documentazione consegnata. Il Committente solleva il Contraente da tutte le rivendicazioni di terzi a motivo di una violazione di diritti a questo riguardo.
Prassi commerciale e Copyright
(1) Nella pratica commerciale si applicano le usanze dell’industria tipografica (ad esempio, nessun dovere di rilascio di semilavorati quali dati, litografie o lastre zincografiche, realizzati per ottenere il prodotto finale dovuto), per quanto non si sia conferito un ordine difforme.
(2) Per i servizi resi dal Contraente su ordine del Committente, e in particolare per bozze grafiche, marchi figurativi e testuali, layout, ecc., il Contraente si riserva tutti i diritti (copyright). Con il corrispettivo per questi lavori, il Committente corrisponde solo la stessa prestazione di lavoro fornita, non però i diritti di proprietà intellettuale, e in particolare il diritto all’ulteriore riproduzione. Il copyright potrà essere ceduto al Committente o a un terzo contro corrispettivo, solo se così convenuto per iscritto. In questo caso, i diritti passeranno di proprietà del Committente o del terzo solo con la corresponsione del compenso pattuito.
Segretezza
Qualora non sia espressamente convenuto per iscritto qualcosa di diverso, le informazioni presentate al Contraente nel contesto di ordini si intendono non confidenziali.
Dati e documentazioni d’ordine
(1) Tutti i materiali conferiti o trasmessi dal Committente, in particolare modelli, dati e supporti dati, saranno archiviati oltre la data di consegna del prodotto finale, solo previa intesa scritta e contro corrispettivo a parte. Qualora gli stessi debbano essere assicurati, in mancanza di accordo dovrà provvedere lo stesso Committente. È esclusa una responsabilità da parte del Contraente per danneggiamento o smarrimento per qualunque motivo. Ciò non si applica in caso di comportamento gravemente colposo o doloso (vedi art. 17). Il recupero di dati archiviati, vale a dire la ricerca dei dati in archivio, la loro decompressione e trattamento per l’ulteriore elaborazione, sarà calcolato in € 20,00 + IVA per ogni ordine di stampa archiviato.
(2) I dati su CD/DVD come anche altre documentazioni d’ordine non potranno essere restituiti.
Responsabilità di risarcimento danni per colpa
(1) La responsabilità del Contraente al risarcimento danni, quale ne sia il motivo giuridico, in particolare per impossibilitata, ritardata, difettosa o errata fornitura, per violazione contrattuale, trasgressione di doveri nelle trattative contrattuali ed atto illecito, è limitata a norma del presente art. 17, per quanto nel singolo caso non si addivenga a una colpa.
(2) Il Contraente non risponde
a. nell’eventualità di colpa lieve di suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o personale ausiliario diverso;
b. nell’eventualità di colpa grave di suoi dipendenti non direttivi o di personale ausiliario diverso, per quanto non si tratti di una violazione di doveri di contratto fondamentali. Sono contrattualmente fondamentali l’obbligo di fornitura ed installazione a tempo debito e prive di vizi, come anche i doveri di consulenza, protezione e salvaguardia ovvero che hanno come scopo la tutela dell’integrità fisica o della vita del personale del Committente o di terzi oppure la salvaguardia del possesso da parte del Committente contro danni rilevanti.
(3) Per quanto il Contraente risponda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 17 (2) per una ragione specifica, questa responsabilità si limita ai danni, previsti dal Contraente alla conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione contrattuale ovvero in considerazione di circostanze che erano a lui note o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza o che avrebbe dovuto prevedere, applicando la diligenza del buon padre di famiglia. I danni indiretti e i danni conseguenti, in esito a vizi dell’oggetto di fornitura, sono inoltre passibili di risarcimento solo per quanto tali danni siano tipicamente da attendersi per l’utilizzo conforme alla destinazione d’uso dell’oggetto di fornitura.
(4) Nell’eventualità di una responsabilità per colpa lieve, l’obbligo di risarcimento del Contraente per danni a persone o cose si limita al massimo al doppio di un anno assicurativo per tutti gli eventi assicurati (max. Euro 6.000.000), e ad un importo massimo di Euro 3.000.000 per ogni soggetto danneggiato in caso di danni a persone, anche quando si tratti di violazione di doveri fondamentali in termini di contratto.
(5) Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono nella stessa misura a favore degli organi, rappresentanti legali, dipendenti o personale ausiliario diverso del Contraente.
(6) Per quanto il Contraente fornisca informazioni tecniche o si attivi per consulenze, e queste informazioni o consulenze non rientrino nel volume di fornitura da lui dovuto e contrattualmente concordato, tali attività saranno a titolo non oneroso e con esclusione di qualsivoglia responsabilità.
(7) Le limitazioni di cui al presente art. 17 non si applicano alla responsabilità del Contraente per comportamento doloso, alle caratteristiche di qualità intrinseche garantite a motivo di lesioni mortali, personali o alla salute ovvero ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
Disposizioni finali – Diritto applicabile, foro arbitrale, nullità parziale
(1) Foro arbitrale per tutte le possibili controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Contraente e il Committente qualora il Committente sia un imprenditore, ma non un commerciante, un soggetto giuridico di diritto pubblico o di un patrimonio speciale di diritto pubblico, è a scelta del Contraente Bolzano o la sede del Committente. Competente per azioni giudiziarie contro il Contraente è unicamente il foro di Foggia. Rimane salva la competenza del foro prevista da norme inderogabili di legge.
(2) Per le presenti Condizioni Generali di Contratto e qualsiasi rapporto giuridico tra Contraente e Committente trova applicazione la legge della Repubblica italiana. Non trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite per i contratti sulla compravendita internazionale di merci dell’ 11.04.1980 (CISG).
(3) Per quanto il contratto o queste Condizioni Generali di Contratto presentino lacune di regolamentazione, si considereranno convenute a copertura di tali lacune quelle regolamentazioni giuridicamente valide, che i partner contrattuali avrebbero concordato in base agli obiettivi economici ed allo scopo di queste Condizioni Generali di Contratto, qualora avessero saputo di tali lacune regolamentative.
(4) Qualora una disposizione in queste condizioni di contratto o una disposizione nel quadro di accordi diversi dovesse essere o risultare nulla, la validità di tutte le altre disposizioni o pattuizioni non ne sarà lesa.
(5) Le disposizioni dell’art. 18 (I) esposte sopra sono valide anche quando il Committente sia un imprenditore, ma non un commerciante, un soggetto giuridico di diritto pubblico o di un patrimonio speciale di diritto pubblico.
Nota: Il Committente prende atto che il Contraente salva i dati risultanti dal rapporto contrattuale, ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 nr. 196 “CODICE DELLA PRIVACY”, per finalità di elaborazione, riservandosi il diritto di trasmettere i dati a terzi (p.e. servizio corriere, assicurazione), per quanto necessario per il rispetto del contratto.